Gli amministratori di condominio entro il 28 febbraio 2017 dovranno inviare all'Agenzia delle Entrate le spese per il recupero del patrimonio edilizio.

Entro il 28 febbraio 2017 gli Amministratori dei condomini in cui si siano eseguiti interventi per il recupero del patrimonio edilizio che intendano beneficiare delle detrazioni fiscali pari al 50% e al  65% dovranno darne comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate.

Questo è quanto previsto  art. 2 del D.M. 1 dicembre 2016 - (Termini e modalità per la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai rimborsi delle spese universitarie e dei dati relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata)

"Trasmissione telematica dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. 1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, a partire dai dati relativi al 2016, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini."

Le modalità di trasmissione dei dati sono arrivate solo tre giorni fa con apposito provvedimento con prot. n. 19969 del 27 gennaio 2017 (Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1° dicembre 2016)

Dal provvedimento si evince che l'invio deve essere effettuato attraverso il servizio telematico Entratel o Fisconline. Gli amministratori potranno anche avvalersi di intermediari.  L'AdE ha messo a disposizione software di controllo gratuito per agevolare le operazione di verifica della correttezza dei dati inviati.

Ing. Ottavio Masturzo

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